Segnalazioni e reclami Assicurazione: Contattaci
Desideriamo sottolineare l'importanza che attribuiamo alla vostra soddisfazione
come uno dei principi cardine di Billding. A tal fine, abbiamo predisposto specifici
canali di comunicazione per garantire un'interazione celere ed efficace, specialmente
in situazioni che richiedono segnalazioni o reclami.
Per ricevere assistenza o chiarimenti, siete gentilmente invitati a contattarci
via e-mail all'indirizzo support@billding.it.
Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 24, nel caso in cui
il reclamo sia direttamente correlato al vostro rapporto contrattuale con
l'Impresa Assicuratrice, vi preghiamo di inoltrarlo direttamente alla stessa.
Troverete le informazioni necessarie sui canali web dell'Impresa Assicuratrice
o nella documentazione contrattuale fornita.
Se, invece, il motivo del reclamo coinvolge la nostra attività o quella dei
nostri collaboratori, potete inviare il vostro reclamo tramite PEC all'indirizzo billding@legalmail.it o via posta
ordinaria all'indirizzo:
- Billding S.r.l
- Via Enrico Mattei 102
- 40138 Bologna (BO)
Per agevolare una risposta tempestiva al tuo reclamo, ti preghiamo di fornire i seguenti dettagli:
- Oggetto del reclamo e descrizione dettagliata delle circostanze su cui verte il reclamo.
-
Qualifica del reclamante (es. Contraente, Assicurato, Danneggiato, Beneficiario,
Associazione di Consumatori, o altra qualifica pertinente).
- Indirizzo di residenza.
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per consentirci una comunicazione diretta.
- Numero della polizza.
- Nominativo del Contraente.
- Numero e data dell'eventuale sinistro a cui il reclamo fa riferimento.
-
Se il reclamo riguarda il comportamento dei nostri dipendenti e/o collaboratori oppure
i prodotti/servizi offerti da noi.
- Eventuali ulteriori informazioni che ritieni utili per una comprensione approfondita del problema.
Il tuo reclamo sarà gestito con tempestività, e ci impegniamo a fornirti un riscontro entro
45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Nel caso in cui il riscontro fornito non risultasse soddisfacente o nel caso in cui
non ricevessi una risposta entro il termine di 45 giorni, mantenendo la facoltà di
rivolgerti all'Autorità Giudiziaria, avrai la possibilità di contattare il Servizio
Tutela degli Utenti dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
Per procedere in tal senso, ti invitiamo a formalizzare il tuo reclamo, indirizzandolo
all'IVASS, situato in Via del Quirinale, 21, 00187 Roma. Alternativamente, potrai
trasmetterlo attraverso i numeri di fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353. In aggiunta,
è possibile inoltrare il reclamo tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ivass@pec.ivass.it, utilizzando il modello messo
a disposizione sul sito istituzionale www.ivass.it.
Desideriamo sottolineare che hai a disposizione diverse opzioni per la risoluzione
delle eventuali controversie:
- Mediazione: Puoi avvalerti di un Organismo di Mediazione presente nell'elenco del
Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it, conformemente
alla Legge 9/8/2013, n. 98. La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità
per l'esercizio di azioni civili nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti
assicurativi (ad eccezione delle controversie relative al risarcimento del danno da
circolazione di veicoli e natanti).
- Negoziazione assistita: Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La
Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare
in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente alle controversie
relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad
una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro
(salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a
materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
- Liti transfrontaliere: Nel caso di reclamante con domicilio in Italia e liti
transfrontaliere, puoi presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema
estero competente per l'attivazione della procedura FINNET, mediante accesso al seguente sito.
- Arbitrato: In presenza di clausola contrattuale specifica, hai la possibilità di
ricorrere all'Arbitrato disciplinato ai sensi dell'articolo 806 e seguenti
del codice di procedura civile.